Accettazione dell’eredità
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Accettazione dell’eredità: che cos’è, quando farla e in che modo

L’accettazione dell’eredità, disciplinata dagli articoli 470 e seguenti del Codice Civile, è l’atto con cui il chiamato alla successione manifesta la volontà di accettare l’eredità, diventando ufficialmente erede e subentrando nei diritti e negli obblighi del defunto.

Con l’apertura della successione (art. 459 c.c.), che avviene al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, si apre anche la cosiddetta delazione ereditaria: una fase in cui i soggetti legittimati (eredi legittimi o testamentari) possono scegliere se accettare o rinunciare all’eredità. Fino alla decisione, sono comunque obbligati a conservare il patrimonio ereditario.

Una volta accettata l’eredità, il chiamato assume la piena qualifica di erede e subentra nella gestione dell’intero patrimonio ereditario.

Tipologie di accettazione dell’eredità

L’accettazione può avvenire in diverse forme:

1. Accettazione espressa

È quella resa in modo formale, tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (art. 475 c.c.). Deve essere chiara e non può contenere condizioni o limitazioni, pena la nullità.

2. Accettazione tacita

Si verifica quando il chiamato compie atti che presuppongono in modo inequivocabile la volontà di accettare, come ad esempio vendere un bene ereditario (art. 476 c.c.).

3. Accettazione con beneficio d’inventario

Permette di mantenere separati il patrimonio dell’erede e quello del defunto (art. 470, co. 2 c.c.). In questo modo l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. È una forma di tutela, soprattutto in presenza di passività nell’eredità.

4. Accettazione pura e semplice

È l’accettazione senza condizioni, in cui il patrimonio del defunto si unisce a quello dell’erede (art. 470, co. 1 c.c.), che risponde anche con i propri beni personali per eventuali debiti.

Termini di prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive entro 10 anni dalla data di apertura della successione (art. 480 c.c.). In alcuni casi, un giudice può imporre un termine più breve, su richiesta di chi vi abbia interesse (art. 481 c.c.).

Accettazione dal notaio o in tribunale

L’accettazione può essere formalizzata davanti a un notaio, che redige l’atto ufficiale, oppure al cancelliere del tribunale competente. Se si opta per il beneficio d’inventario, è necessario rivolgersi al tribunale affinché venga redatto l’inventario dei beni.

Costi dell’accettazione

I costi possono variare sensibilmente a seconda della modalità scelta, oscillando tra i 600 e i 4.000 euro. Vanno considerati gli onorari professionali e le imposte relative alla successione.

Accettazione da parte di minori o incapaci

Minori, interdetti e inabilitati possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario e previa autorizzazione del giudice tutelare (artt. 471 e 472 c.c.).

Impugnazione dell’accettazione

È possibile impugnare l’accettazione solo se ottenuta con dolo o violenza (art. 482 c.c.), entro 5 anni dalla cessazione della causa. L’accettazione per errore, invece, non è impugnabile (art. 483 c.c.).

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